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Lo Psicologo è un professionista della Salute regolamentato per Legge. Ciò significa che per esercitare la professione di psicologo bisogna aver conseguito una formazione universitaria ed aver superato un esame di Stato, in seguito al quale si può essere iscritti ad un Ordine Regionale e inseriti nell’Albo Nazionale.
La dottoressa Cristina Gugliermetti è Iscritta all’Ordine degli Psicologi Regione Toscana n. 9376.
Purtroppo negli ultimi anni molte figure si sono improvvisate fornendo consulenza, supporto e addirittura interventi terapeutici senza averne alcuna professionalità, nè formazione specifica. Mettersi nelle mani di queste forme di abusivismo è oneroso tre volte!
- La prima per la propria salute mentale: così come se avessi un problema fisico non ti affideresti mai ad un terapeuta o riabilitatore che non sappia dove mettere le mani, allo stesso modo non metterti nelle mani di qualcuno che non conosca a fondo i processi che portano alla sofferenza emotiva, anche se questa sofferenza dura da poco tempo.
- La seconda per il proprio tempo: rivolgersi alle persone sbagliate fa tardare la diagnosi, la terapia e di conseguenza la guarigione e il raggiungimento di un nuovo benessere.
- La terza per il portafoglio: gli abusivi non sono meno costosi di un professionista! Anche in ragione del fatto che il professionista ti rilascerà regolare ricevuta, deducibile dalle tasse come ogni spesa sanitaria.
Non sprecare la tua salute, il tuo tempo e il tuo denaro! Prima di rivolgerti a qualcuno, verifica sempre che sia iscritto all’Albo Nazionale, è sufficiente inserire cognome e nome nella pagina https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi
Solo lo psicologo professionista aderisce al codice deontologico degli psicologi italiani. Di segito un estratto del Codice deontologico degli psicologi italiani con gli articoli di maggiore interesse per l’utenza:
- Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
- Articolo 4 Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
- Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
- Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Link utili:
Codice deontologico degli psicologi italiani